IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n.
458;
  Sentito  il  consiglio  dell'ordine  "Al  merito  della  Repubblica
italiana";
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il numero massimo delle onorificenze che potranno essere  conferite
nelle   cinque   classi   dell'ordine  "Al  merito  della  Repubblica
italiana", nelle ricorrenze del 27 dicembre 1992 e del 2 giugno 1993,
e' complessivamente il seguente:
   Cavaliere di Gran Croce                            n.    40
   Grande Ufficiale                                   "    270
   Commendatore                                       "  1.420
   Ufficiale                                          "  2.000
   Cavaliere                                          " 10.000
  La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri  ed  i
vari  Ministeri  del  numero  di  onorificenze stabilito dal presente
decreto sara' fissata con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  a  norma  dell'art.  3  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.