IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458; Sentito il consiglio dell'ordine "Al merito della Repubblica italiana"; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1. Il numero massimo delle onorificenze che potranno essere conferite nelle cinque classi dell'ordine "Al merito della Repubblica italiana", nelle ricorrenze del 27 dicembre 1992 e del 2 giugno 1993, e' complessivamente il seguente: Cavaliere di Gran Croce n. 40 Grande Ufficiale " 270 Commendatore " 1.420 Ufficiale " 2.000 Cavaliere " 10.000 La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto sara' fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.